Caso Juve: l’articolo 12 del Codice della giustizia sportiva non fa sconti

Nedved Agnelli
Nedved Agnelli ©Getty Images

Non si placano le polemiche intorno al caso Juve sui presunti contatti fra la società bianconera e alcuni esponenti della ‘ndrangheta appartenenti al tifo organizzato. Ieri il direttore generale della Figc Uva ha dichiarato che il processo alla Juventus è solamente mediatico, accusando quindi la commissione antimafia di sbagliare. La risposta della presidentessa della commissione Rosy Bindi è stata chiara, definendo le dichiarazioni di Uva davvero preoccupanti. La Juventus intanto aspetta di conoscere l’evolversi delle indagini, ma il Codice della giustizia sportiva parla chiaro.

L’articolo 12 dice infatti che: “Le società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate. Alle società è fatto divieto di contribuire con interventi finanziari o con altre utilità alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati o non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Ai tesserati è fatto divieto di intrattenere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società”. Una posizione cristallina che qualora ci fossero prove contro Agnelli o altri esponenti della Juve, metterebbe in serio pericolo l’immagine della società.

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