UFFICIALE – Juventus, squalificata Curva Sud. Multa anche per il Napoli

Allianz Stadium, Juventus-Napoli ©Getty Images

Multa Juventus – I bianconeri sono stati sanzionati per i cori discriminatori dei propri sostenitori durante il match contro il Napoli. Multa anche per gli azzurri.

Finalmente è arrivata la decisione del Giudice Sportivo che rende, quantomeno in parte, giustizia per il Napoli. Durante il match dell’Allianz contro la Juventus, infatti, si sono alzati cori discriminatori rivolti alla squadra ospite (ed alla sua città). La punizione in arrivo per i bianconeri è l’obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud 1° e 2° anello” privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00. Questo il comunicato ufficiale: “Obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud 1° e 2° anello” privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00 Alla Soc. Juventus per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l’impianto, preceduti altresì, al 6° minuto del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly, seppur non qualificato autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale nella loro segnalazione. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti anche per la recidiva, con assorbimento della facoltà di sospensione di cui all’art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale”.

Multa Juventus, ma punito anche il Napoli

Anche il Napoli è stato multato dal Giudice Sportivo per il lancio di un seggiolino verso la tifoseria avversaria da parte di un tifoso azzurro presente nel settore ospiti dell’Allianz Stadium. Ecco il comunicato: “Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere un suo sostenitore, al 30° del primo tempo, lanciato un seggiolino nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 – C.U. n. 129/CSA), sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato a fini preventivi e di vigilanza con le Forze dell’Ordine, che peraltro hanno proceduto alla individuazione e all’arresto del responsabile”.

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