Insulti razzisti a Mancini, ecco cosa rischia Maurizio Sarri

Maurizio Sarri ©Getty Images
Maurizio Sarri ©Getty Images

Proprio in questi minuti Maurizio Sarri e Roberto Mancini sono stati ascoltati dai rappresentanti al San Paolo della Procura Federale. I due allenatori dovranno riferire dello scontro avvenuto durante la partita Napoli-Inter dove Sarri avrebbe apostrofato con un epiteto razzista il suo collega nerazzurro. Secondo la norma del Regolamento FIGC, il comportamento del tecnico napoletano potrebbe costargli una lunga squalifica, ecco il testo completo dell’articolo 11:

Art.11:

1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché con l’ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico.
I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00.
3. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 18, comma 1 lett. e). Qualora alla prima violazione, si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art.18, comma 1, lettere d), f), g), i), m).
In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1 lettere d), e), f), g), i), m) e della perdita della gara.
4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3.
La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all’art. 1 bis, comma 5 o tesserato.
5. Prima dell’inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1.

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